Con sentenza 8 luglio 2013, n. 28945, la Corte di cassazione ha stabilito che ai fini del reato di omesso versamento dell’IVA, la notifica dell’avviso di accertamento tributario non conta. Il reato si consuma se l’omesso versamento di quanto dovuto, in base alla dichiarazione annuale, si protrae fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. Si parla sempre di omessi versamenti superiori a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta.