I soggetti ex minimi 2011 in Unico 2013 sono tenuti a compilare il quadro RG/RE. Nella determinazione del reddito da sottoporre a tassazione i contribuenti dovranno evitare i “salti o duplicazioni d’imposta”. Il problema sorge per il diverso criterio di imputazione dei costi e dei ricavi (nel regime dei minimi è applicabile il principio di cassa anche per il reddito d’impresa). Riguardo l’effetto “duplicazione d’imposta”, l’art. 1, comma 112, Legge n. 244/2007, dispone che: “nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi”. Nel passaggio dal regime dei minimi a un regime per competenza si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente (cassa). Per quanto attiene al magazzino di merci e materie prime in giacenza al 31 dicembre 2011 non rilevate nel quadro CM del mod. UNICO 2012 PF sarà necessario distinguere la parte delle rimanenze le cui fatture sono state pagate entro il 31 dicembre 2011 da quella le cui fatture sono state pagate dal 2012.