In relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 47/E del 5 luglio 2013 chiarendo che per tale regime, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva prevista per tale regime.