La circolare 21/E/2013 – Agenzia delle Entrate – entra nel merito dello scomputo del credito IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Si punta ad evitare la lite: l’importo può essere scomputato nell’avviso definitivo se il contribuente ne prova l’esistenza, restano però le sanzioni e gli interessi sulla parte di credito utilizzata in compensazione, salva la possibilità di ridurre la penalità a un terzo se il contribuente paga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva di irregolarità che ridetermina le somme dovute.