SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI: I CHIARIMENTI DEL CNDCEC

Luglio 30th, 2013 by Amministratore

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti in materia di società tra professionisti. Per l’iscrizione, la diversa attività e la cancellazione, la STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine nella circoscrizione in cui ha sede legale la società. In caso di STP multidisciplinare priva di attività prevalente, l’iscrizione deve avvenire in tutti gli albi professionali appartenenti ai soci professionali. Non è possibile una STP a socio unico. L’obbligo assicurativo posto in capo alla STP si configura come obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 137/2012. L’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l’obbligo per STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa.