L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 2 luglio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai particolari regimi fiscali previsti, ai fini delle imposte sui redditi, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e i Confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di prestazione di garanzie), per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti destinati alle attività economiche e produttive. Entrambi i soggetti non subiscono l’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari prevista dal decreto legislativo 239/1996, verranno trattati come soggetti cosiddetti “lordisti”.