Non spetta al destinatario della fattura verificare se vi siano o meno i presupposti giuridici per assoggettare a IVA l’operazione effettuata. Nessuna sanzione amministrativa può, pertanto, essere irrogata al cessionario o al committente che riceve, su dichiarazione dell’emittente, la fattura senza l’applicazione dell’Iva. In materia è intervenuta la sentenza 175/8/2013 della Ctp di Milano. Secondoil collegio, l’obbligo del cessionario del bene o del committente del servizio di correggere gli errori commessi da chi emette la fattura riguarda soltanto l’identificazione dell’atto negoziale e i dati di fatto fiscalmente rilevanti. Non si può, “in presenza di una dichiarazione dell’emittente ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972”, chiedere al destinatario della fattura di verificare se vi siano o meno i presupposti giuridici che impongono di assoggettare l’operazione a IVA.