Con la circolare n. 129 del 5 settembre 2013 l’INPS ha approvato lo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni – detrazioni d’imposta – presentate dai pensionati. L’articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n. 600/1973 (modificato dall’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70) non prevede più l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia; la prima dichiarazione presentata ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, vanno comunicate solo le variazioni. E’ il sostituto d’imposta ad avere l’onere di acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta. È stato predisposto un apposito modello per la comunicazione delle variazioni di cui trattasi, così da poter procedere al ricalcolo e alla corretta determinazione delle detrazioni realmente spettanti in base alla variazione.