In relazione alla responsabilità dell’appaltatore, l’articolo 50 del decreto del fare ha eliminato la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto riguarda il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto di opere e servizi. Resta, invece, solidale la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Detta responsabilità viene estesa ai fini contributivi e assicurativi anche ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai co.co.pro. e ai lavoratori occasionali.