Con la sentenza n. 20256 del 4 settembre 2013, la Corte di Cassazioneè tornata in tema di dialogo pre-contenzioso tra contribuente e Amministrazione, confermando la validità di un avviso non preceduto dall’invio di un questionario – ex articolo 32, n. 4, Dpr 600/1973. In materia di accertamento di imposte dirette, il legislatore non ha previsto l’istituto del contraddittorio preventivo come momento necessario e indefettibile; sicché il mancato invio del questionario non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che resta subordinato alla sola carenza dei presupposti di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973. Queste le conclusioni della Corte suprema che, muovendo da un’interpretazione restrittiva dell’articolo 38, comma 6, del citato decreto, ha escluso l’obbligo di inviare un questionario in vista di un chiarimento pre-contenzioso.