La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20716 del 10 settembre 2013, chiarisce che, in caso di demansionamento per trasferimento di ramo d’azienda, la responsabilità è solidale fra la società che cede e la relativa cessionaria garantendo, entrambe, il pieno risarcimento del danno subito ai lavoratori. Secondo i giudici i diritti discendenti dalla violazione dello “ius variandi” sono riconducibili a crediti, per i quali vi è responsabilità solidale. Nel caso di specie i lavoratori erano stati trasferiti dal settore produzione a quello pulizie. Il demansionamento operato dalla cedente genera in capo ai lavoratori un diritto al risarcimento suscettibile di essere fatto valere in via solidale nei confronti della cessionaria, quantificabile nella misura del 30% della retribuzione.