Con la sentenza n. 39082 del 23 settembre 2013 la Corte di Cassazione stabilisce che l’ex amministratore non è da considerarsi responsabile per il reato di omesso versamento dell’IVA quando non è chiara la situazione patrimoniale dell’azienda nel momento in cui era in carica. Si tratta, infatti, di un reato istantaneo riferibile al destinatario dell’obbligo e, cioè, al manager in carica. Secondo l’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il reato è commesso da chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Le sanzioni prevedono la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si configura se il totale relativo all’IVA dovuta, e non versata, supera i 50.000 euro per periodo d’imposta.