La norma contenuta nel Dl n. 241/1997 permette la “correzione” del modello 730 attraverso la presentazione di un nuovo modello 730 denominato rettificativo/integrativo. In particolare, se il contribuente si accorge di avere commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre prossimo. La facoltà è concessa solo se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta. Nella nuova dichiarazione, da presentare al Caf a un professionista abilitato, andrà indicato lo specifico codice nella casella “730 integrativo”: “1” se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; “2” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”; “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.