Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, fornisce chiarimenti riguardanti il rilascio del DURC alle imprese che, pur essendo debitrici nei confronti degli Istituti previdenziali, o delle Casse edili, vantano crediti verso le Pubbliche Amministrazioni. Considerate le disposizioni attuative della norma contenuta nell’art. 13-bis del Dl n. 52/2012 (legge n. 94/2012), il DURC può essere rilasciato in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti: certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.