Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all’interpello n. 28 del 23 ottobre 2013 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, concernente i contratti di solidarietà espansivi. In merito si chiedeva se il contributo erogato ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Dl n. 726/1984 (Legge n. 863/2004) in favore dei datori di lavoro che procedono ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale, in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, potesse essere concesso qualora alla riduzione di orario corrispondessero assunzioni in eccedenza produttive di un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria. Secondo il Ministero tali assunzioni non rilevano ai fini della fruizione dell’agevolazione; il contributo in questione spetta limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.