L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70 del 23 ottobre 2013, stabilisce al 3% il tasso d’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali. Alle società e agli enti che hanno rivalutato i propri beni immobili versando l’imposta sostitutiva sbagliando le modalità di pagamento per errata interpretazione della norma, non saranno applicate sanzioni.