La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22020 del 26 settembre 2013 torna a parlara di debenza IRAP. Lo fa rigettando il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria contro la CTR Puglia. Secondo i giudici non può essere accolta la tesi secondo la quale per autonoma organizzazione si debba intendere una struttura capace di produrre di per sè solo reddito, prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo, in quanto tale tesi escluderebbe dall’applicazione dell’IRAP quasi tutte le attività professionali e di lavoro autonomo. La Corte ritiene che non può esserci automatica imposizione del tributo al lavoratore autonomo che disponga di un dipendente; spesso il dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista. E’ il giudice a dover accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca elemento potenziatore ed aggiunntivo ai fini della produzione del reddito.