In tema di indennità di disoccupazione e madre lavoratrice, per ottenerla la madre dovrà presentare le dimissioni entro il compimento del primo anno di età del banbino. Esattamente: le dimissioni volontarie della madre lavoratrice durante i primi tre anni di età del bambino è equiparato a quella del divieto di licenziamento. Pertanto, la lavoratrice o il lavoratore (padre) ha diritto alla percezione delle indennità, compresa quella di disoccupazione involontaria, disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente nel caso di presentazione delle dimissioni, o di licenziamento entro il compimento del primo anno di età del figlio.