Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013, il credito risultante da una dichiarazione omessa non è perso: il contribuente può attestarne l’esistenza all’Ufficio entro 60 gg. dal ricevimento dell’avviso di irregolarità. Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria mantiene la possibilità di effettuare i controllo ai fini IVA, imposte sui redditi, IRAP in merito alla dichiarazione omessa, anche al fine di accertare l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta. La dimostrazione dell’esistenza del credito lo rende immediatamente disponibile per lo scomputo dalle somme complessivamente dovute in base all’originaria comunicazione di irregolarità.