È stato istituito, con la risoluzione 72/E del 28 ottobre 2013, il codice tributo per versare la somma dovuta a titolo di sanzione dal contribuente/debitore che ha presentato dichiarazione fraudolenta al concessionario della riscossione perchè sospenda ogni iniziativa di riscossione in riferimento a partite a ruolo da lui stesso indicate. Ferma restando la responsabilità penale, la multa che si applica in questo caso va dal 100 al 200% del debito fiscale, con un importo minimo di 258 euro. La sanzione si versa con il modello F24 Accise – “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” – codice tributo 5347.