Nella sentenza n. 23719 del 21 ottobre 2013 della Corte di Cassazione si afferma, riguardo un professionista che chiede il rimborso dell’IRAP in quanto collaboratore di uno studio professionale e non un suo associato, che ai fini della prova in giudizio, non deve essere riprodotto il quadro RE della dichiarazione, bastano le fatture emesse per la collaborazione. Secondo i giudici, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP quando si tratti di attività non autonomamente organizzata. Tale requisito ricorre ogniqualvolta il contribuente, che eserciti attività di lavoro autonomo, sia il responsabile dell’organizzazione, e non sia inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza di tali condizioni.