La Corte di cassazione, con sentenza n. 21282 del 18 settembre 2013, ha sancito che chi compra un immobile abitativo dichiarando in atto la volontà di trasferire la residenza entro diciotto mesi allo scopo di usufruire dell’agevolazione “prima casa” e poi non rispetta tale impegno, decade dal beneficio e non può in sede giudiziale difendersi dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate affermando la presenza di un altro requisito agevolativo, ovvero l’esercizio della propria attività nel comune in cui si trova l’immobile.