La sentenza della Corte di Cassazione n. 41162 pubblicata il 7 ottobre 2013 assolve dal reato di truffa un imprenditore che, pur avendo indicato in busta paga degli importi a titolo di indennità di malattia e assegni familiari falsi, non ha provveduto a versarli al dipendente né ha trattenuto tali somme di denaro a conguaglio. Secondo i giudici: “qualora la somma sia stata in effetti versata al lavoratore direttamente all’INPS ben potrebbe configurarsi altra fattispecie criminosa nei confronti dell’ente previdenziale”, ma tale fatto non è stato contestato all’imputato. L’azione del datore di lavoro costituisce, dunque, un inadempimento contrattuale verso il lavoratore, ma non rientra nel reato di truffa o di appropriazione indebita.