Secondo la sentenza n. 172 depositata il 10 ottobre 2013 della CTP di Padova, gli errori formali commessi nell’applicazione del regime del margine IVA o nella compilazione dei modelli intrastat non possono essere sanzionati e sono sanabili, in quanto prevale la sostanza sulla forma, specie se non è pregiudicata l’attività di controllo dell’Amministrazione.