Le regole previste in materia di compensazione dell’imposta sulle riserve matematiche non sono tout court applicabili all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (Ivca), così spiega la risoluzione 74/E del 6 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate. È invece possibile applicare le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013, che prevedono un limite al versamento del tributo al verificarsi di determinate condizioni.