L’INPS, con il messaggio n. 18413/2013, chiarisce che i titolari di CED, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti, devono verificare caso per caso l’attività svolta e confermare l’obbligo contributivo solo se l’attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere. La problemantica sorge grazie alla nuova classificazione dei codici ATECO 2007, che ha fatto confluire nel codice 63.1 l’intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6; detti codici comprendono sia attività di elaborazione meccanica dei dati sia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi. Non essendo stata fatta alcuna esclusione aprioristica dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, è necessario, per ognuna delle imprese che vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta.