Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 32/E del 5 novembre, dà altre indicazioni in merito l’applicazione della nuova aliquota IVA 22% per quei settori costretti a fare i conti con fatturazioni riferite a periodi in cui vigeva un’aliquota diversa. È il caso dei fornitori di acqua, luce, gas e di tutte le altre società che erogano servizi di pubblica utilità. L’Agenzia, considerata la complessità gestionale relativa alla fatturazione dei servizi offerti, indica un percorso alternativo rispetto a quello descritto nella circolare 45/2011 e afferma che, nelle note di accredito per pareggiare i conti in base ai consumi effettivi, è applicabile l’aliquota ordinaria dell’ultima “fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa”. Se invece il cliente risulta debitore, l’aliquota da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.