LA DEDUCIBILITA’ DEGLI ACCANTONAMENTI PER L’INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA DEGLI AGENTI

Novembre 11th, 2013 by Amministratore

La circolare Agenzia delle Entrate 33/E dell’8 novembre 2013 interviene in merito la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell’art. 1751 C.C. agli agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Le indicazioni dell’Agenzia si muovono su due punti: per le vertenze relative a periodi d’imposta ante 1° gennaio 1993 può ritenersi valida la linea interpretativa secondo cui l’indennità suppletiva di clientela costituisce un costo meramente eventuale non deducibile, per competenza, dal reddito d’impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta; per le controversie relative a fattispecie disciplinate dall’art. 1751 C.C. in vigore dal 1° gennaio 1993, è corretta la deducibilità, per competenza, dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR. Pertanto, anche gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, perché compresa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”.