Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il contributo dovuto dei datori di lavoro che riducono stabilmente l’orario di lavoro in caso di solidarietà “espansiva” spetta limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro. E’ la risposta all’interpello n. 28/2013 posto dal CNO dei Consulenti del Lavoro.