I giudici della sezione n. 1 della Ctp di Pescara con sentenza n. 315 del 17 settembre 2013 hanno stabilito che l’impugnazione del diniego al rimborso di imposte da parte dell’Ufficio, che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, deve essere impugnato entro e non oltre i successivi 60 giorni.