La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23181/2013, sancisce che in caso di pagamenti contributivi assistenziali e previdenziali effettuati in ritardo, con particolare riferimento ai licenziamenti illeggittimi con successiva reintegra del lavoratore, il datore di lavoro è soggetto all’applicazione delle sanzioni civili previste dalle vigenti leggi.