La Corte di Cassazione – sentenza n. 25615 del 14 novembre 2013 – ha stabilito che è legittimo licenziare il dipendente che rifiuta di traferirsi in una nuova sede. Le motivazioni dei giudici affermano che “il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro; un giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, tale scelta è infatti espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione”.