La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25161 dell’8 novembre 2013, ha sancito che il garage annesso all’abitazione permette al contribuente di rientrare nell’agevolazione della prima casa se: non fa aumentare la superficie vivibile dell’abitazione; non può essere qualificato di lusso. Al fine è necessario che il garage risulti dal rogito d’acquisto e sia accessibile tramite passo carrabile autonomo e annessa porta basculante, sia dotato di infissi e di materiali in ferro nelle finestre e nella pavimentazione, come per i locali “autorimessa”, ed abbia caratteristiche tali da non poter essere definito abitabile.