La sentenza n. 24916 del 6 novembre 2013 della Corte di Cassazione conferma quanto già detto dalla CTP di Napoli circa l’inammissibilità del ricorso contro il diniego di revoca dell’istanza di rimborso IVA infrannuale. Secondo i giudici l’istanza di rimborso è un atto prodromico del procedimento amministrativo e come tale risulta essere indisponibile. “La facoltà di revoca della scelta operata non risulta espressamente disciplinata ex lege, trattandosi di aspetto attinente alle modalità esecutive delle forme di impiego del credito di imposta che le norme di legge demandano alla disciplina regolamentare o amministrativa”. Viene così ribadito il principio dell’alternatività delle scelte compiute dal contribuente in ordine al rimborso o alla detrazione dell’eccedenza di imposta.