La Corte di cassazione (sentenza n. 17963/2013) è intervenuta per dirimere un dubbio interpretativo relativamente alla base di calcolo del beneficio fiscale introdotto dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in termini di concessione di un contributo, nella forma di credito d’imposta, a favore delle imprese, operanti in determinati settori, che effettuano nuovi investimenti in quelle aree svantaggiate individuate dalla cennata norma fiscale di natura premiale. Più precisamente, si tratta dalla corretta applicazione del secondo comma del citato articolo 8, per il quale – ai fini della determinazione dell’ammontare dell’investimento oggetto del beneficio – rileva la parte del costo complessivo dei nuovi investimenti “eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva”.