In caso di discordanza di dati con tra il modello Unico cartaceo e modello Unico telematico, la prevalenza è data al secondo. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 20047 del 30 agosto 2013. In particolare, in tema di invio delle dichiarazioni, il file telematico è il modulo effettivo, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia tenuto a conservare anche la copia cartacea.