La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24273 del 28 ottobre 2013, ha enunciato il principio secondo il quale, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.