A pochi giorni dalla scadenza del termine del 12 dicembre, previsto per la trasmissione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci dell’imprenditore, non è stata ancora individuata con esattezza, nei provvedimenti ufficiali, la sanzione applicabile in caso di omesso, incompleto o infedele adempimento di quest’obbligo. Dovrebbe essere applicabile la sanzione stabilita dall’articolo 13, secondo comma, del decreto legge n. 138/2011, che varia da 206,58 a 5.164,57 euro, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.