AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CIRCOLARE 39/E SULLA ZONA FRANCA DE L’AQUILA

Dicembre 30th, 2013 by Amministratore

La circolare AE n. 39/E del 24 dicembre 2013 chiarisce le agevolazioni riservate alla zona franca de L’Aquila. L’articolo 1, co. 341, della L. n.296/2006, prevede, per le zone franche, esenzioni dalle imposte sul reddito (lett. a), dall’IRAP (lett. b) e dall’ICI (lett. c) nonché nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (lett. d). Le esenzioni fiscali e l’esonero contributivo sono fruiti mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 56/E del 14 agosto 2013 ha istituito il codice tributo “6845”, da esporsi nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere compilato indicando l’anno d’imposta cui si riferisce l’agevolazione, nel formato “AAAA”. le esenzioni fiscali decorrono dal periodo di imposta in corso al 30 luglio 2013: possono, pertanto, beneficiare dell’esenzione solo i redditi e il valore della produzione netta prodotti nel periodo d’imposta in corso a tale data.