Risolti i dubbi sulla deducibilità dell’indennità supplettiva di clientela: gli accantonamenti sono deducibili per competenza. Il principio, già fatto proprio da alcune sentenze della Cassazione, è stato finalmente recepito dall’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 33/E del 2013 afferma che gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, essendo una componente della più ampia categoria delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sono regolati dalle previsioni dell’articolo 105 del Tuir, quindi sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura maturata nell’esercizio.