In fase di ricevimento le lettere d’intento per le operazioni del 2014. L’adempimento di comunicazione ha subito delle variazioni in fatto di scadenze. L’art. 2, co. 4, del Dl n. 16/2012 ha modificato la disposizione normativa relativa al termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, disponendo che la comunicazione non deve essere più presentata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”. Inoltre, secondo quanto anticipato lo scorso luglio dall’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di comunicazione si dovrebbe spostare, a partire dal 1° gennaio 2014, dal fornitore dell’esportatore abituale a quest’ultimo.