La possibilità di rivalsa da parte del contribuente dopo aver effettuato il pagamento all’Erario dell’imposta accertata trova le sue regole nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 17 dicembre 2013. Nel documento si sciolgono molti dubbi riguardo chi può effettuare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente. Di particolare interesse è l’estensione dell’istituto anche nelle ipotesi di importazione, splafonamento e reverse charge. Si ricorda che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva è possibile solo a seguito di un accertamento divenuto definitivo, a condizione che la definitività dell’accertamento sia successiva alla data del 24 gennaio 2012.