La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 272013 del 4 dicembre 2013, ha stabilito che non è assoggettabile all’IRAP il professionista che spende molto per spostamenti, viaggi all’estero e pernottamenti in albergo. I giudici ricordano che per l’assoggettamento all’imposta occorre che il professionista: sia il responsabile dell’organizzazione dell’attività stessa e non inserito in strutture sotto la responsabilità di terzi; impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione; si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Le spese in argomento non dimostrano l’esistenza di autonoma organizzazione, requisito indispensabile per l’assoggettamento al tributo.