La Corte di Cassazione – sezione tributaria – con la sentenza n. 27198 del 4 dicembre 2013, ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA spetta anche se l’impresa non ha iniziato a volgere attività a causa di situazioni di crisi temporanea. La decisione si rifà alla normativa europea secondo la quale, il diritto al recupero dell’IVA sorge nel momento in cui se ne verifica l’esigibilità in capo a colui che ha posto in essere la cessione o la prestazione, a condizione e nella misura in cui i beni e i servizi acquistati siano impiegabili dal soggetto acquirente ai fini delle sue operazioni imponibili. L’Amministrazione finanziaria, per poter negare il diritto a detta detrazione, deve dimostrare alternativamente: la volontà effettiva dell’imprenditore di non voler perseguire lo scopo per il quale la sua impresa è stata costituita; l’assenza del nesso di causalità tra l’acquisto effettuato a monte e l’attività svolta dall’impresa.