Cambiare contabilità passando da quella ordinaria a quella semplificata comporta delle conseguenze fiscali. I soggetti che cambiano modalità di gestione della contabilità devono determinare il reddito sulla base dei criteri dell’art. 5 del DM n. 352 del 27 settembre 1989. Il decreto dispone che i fondi di accantonamento in sospensione d’imposta, nell’ipotesi di passaggio in regime di contabilità semplificata, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui avviene il passaggio. Non concorrono, invece, a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene il passaggio al regime semplificato, gli accantonamenti a vario titolo effettuati.