La legge di stabilità 2014, oltre a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa, prevede la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni che risultano già iscritti nel bilancio (riallineamento). Tale possibilità, condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, è stata tecnicamente prevista con il richiamo, presente nel comma 146 della legge 147/2013, alla disciplina del riallineamento, contenuta nell’articolo 14 della legge 342/2000. Il riallineamento, consentito anche agli Ias adopter, si può effettuare quando i valori indicati nel bilancio sono superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti.