In materia di Co.co.pro., il segretario generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, durante un intervento con la stampa specializzata del 22 gennaio 2014, ha spiegato che la forma del progetto non è più un elemento “ad probationem”, ma “ad substantiam”. Il recente decreto “Giovannini” (Dl n. 76/2013) ha abolito l’inciso secondo il quale, la forma scritta era prevista ai soli fini della prova degli elementi indicati all’art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 (ad probationem), la forma scritta (elemento di legittimità del progetto) è elemento “ad substantiam” relativamente alla presenza e verifica del progetto. Mancando la forma scritta viene meno l’oggetto stesso del contratto, quindi la sua validità. Quanto ai compensi, in assenza di una specifica contrattazione collettiva, non possono essere inferiori, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.