Il comma 174 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2014, ha riscritto la lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi. La norma elenca tra gli oneri deducibili le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. Con decorrenza 2013, l’eventuale ammontare non dedotto nell’anno in cui è avvenuta la restituzione può essere portato in deduzione negli anni successivi. In alternativa, è prevista la possibilità che il contribuente chieda il rimborso delle imposte già versate sulle somme restituite e non dedotte, secondo modalità e termini che dovranno essere individuati con decreto ministeriale.