Nei bilanci 2013, in caso di cancellazione di un credito dallo stato patrimoniale, si potrà dedurre la relativa perdita senza dover dimostrare la sussistenza dei requisiti della certezza e precisione, a condizione, però, che lo storno sia stato posto in essere nel rispetto dei corretti principi contabili e senza intenti elusivi. Così prevede l’articolo 1, comma 160, lettera b) della legge di stabilità che ha modificato l’articolo 101, comma 5, ultimo paragrafo del Tuir, relativo alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti Ias adopter, estendendo l’ambito di applicazione della norma anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.