L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 21 febbraio, ha fornito diversi chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 10 del Dlgs 23/2011 in tema di tassazione degli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento, effettuati a titolo oneroso. Sono solo tre le aliquote per il Registro: 2% sulla prima casa, 12% per le cessioni di terreni a favore di soggetti diversi da coltivatori e imprenditori agricoli professionali, 9% negli altri casi. L’imposta proporzionale di registro risultante dall’applicazione di tali aliquote non può comunque essere inferiore a 1.000 euro. Inoltre, gli atti assoggettati all’imposta proporzionale di registro e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, sono esenti dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, e sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.